Art. 28.

      1. L'articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

      «Art. 18. - 1. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le relative comunicazioni, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascun elenco di coalizione o elenco non collegato ha diritto, i candidati compresi nell'elenco medesimo, secondo l'ordine di presentazione.
      2. Qualora un elenco abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una regione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad esso spettanti in quella medesima regione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi all'elenco nelle altre regioni in cui lo stesso elenco abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
      3. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate agli uffici elettorali regionali ai fini delle relative proclamazioni.
      4. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla Segreteria generale del Senato, che ne rilascia ricevuta, nonché alle singole prefetture - uffici territoriali del Governo della regione, perché a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza del pubblico.
      5. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le relative comunicazioni, proclama eletti, altresì, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista di coalizione o lista non collegata nell'ambito dei collegi uninominali della regione ha diritto, i candidati della lista medesima che hanno ricevuto il maggior numero di voti di preferenza rapportato

 

Pag. 35

agli elettori del collegio. Procede poi ai sensi dei commi 3 e 4.
      6. Qualora il senatore eletto in una o più regioni sia stato eletto anche in un collegio di una di queste, deve, entro otto giorni, optare per il collegio o per la regione».